I permessi per allattamento: come sono regolamentati

I cosiddetti permessi per allattamento, che la legge chiama “riposi giornalieri” della madre o del padre, sono disciplinati dagli artt. 39, 40 e 41 del d.lgs. 151 del 2001[i].

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità stabilisce che il datore di lavoro debba consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.

Tale periodo di riposo sarà solamente uno qualora l’orario lavorativo della donna sia inferiore alle sei ore giornaliere.

Questi periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno, e comportano il diritto della donna ad allontanarsi dal luogo di lavoro. La durata si dimezza e scende a mezz’ora se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di un’altra struttura idonea, istituita dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle sue immediate vicinanze.

I periodi di riposo “per allattamento” sono considerati dalla legge come delle vere e proprie ore lavorative per quanto riguarda la durata e la retribuzione del lavoro. Infatti, per i periodi in cui la lavoratrice madre fruisce dei riposi per allattamento è dovuta una indennità pari all’ammontare dell’intera retribuzione (in pratica, l’intero stipendio), indennità che è anticipata dal datore di lavoro[ii].

L’art. 40 del T.U. stabilisce, poi, che i riposi per allattamento possano essere concessi anche al padre lavoratore, ma solo in alcune circostanze.

Sono infatti riconosciuti al padre qualora:

a)      i figli siano affidati esclusivamente al padre;

b)      in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che abbia deciso di non avvalersene;

c)      nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d)     infine, in caso di morte o malattia grave della madre.

 Cosa succede se la madre è una casalinga? Vi risparmio il botta e risposta “legalese”[iii]: attualmente si ritiene che il padre possa usufruire dei riposi giornalieri anche se la madre è una casalinga. Egli potrà utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).

 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste ordinariamente possono essere utilizzate anche dal padre (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 41).

Esempio di ripartizione delle ore tra i genitori in caso di parto plurimo[iv]:

Infine, per quanto riguarda la distribuzione dei permessi nell’orario di lavoro, essa dovrà essere concordata tra il genitore e il titolare, tenendo conto delle esigenze del servizio e del fatto che la legge riconosce i permessi allo specifico scopo di consentire la cura diretta del neonato. Se volete usufruire dei permessi “per allattamento”, ricordate che la domanda della madre può essere presentata solamente al datore di lavoro, mentre quella del padre deve essere presentata all’Inps e al datore di lavoro corredata della necessaria documentazione, entro l’anno di vita del bambino.

Qualora non si dovesse giungere ad un accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall’Ispettorato del lavoro.


Riferimenti

  • [i]    https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01151dl.htm
  • [ii]   Circ. INPS 112/2009
  • [iii]    Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4293/2008; Cassazione, sez. III, n. 20324/2005 e lettera circolare del ministero del Lavoro del 12 maggio 2009
  • [iv] https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=43395, e Circ. INPS 6 giugno 2000, n. 109.