La legge sul “dopo di noi” e le misure a sostegno delle persone disabili

Il 25 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge n. 112, conosciuta come “Dopo di noi”, dedicata all’assistenza delle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare.

Per “disabilità grave” si intende quella che non dipende dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, ma quella che unisce alla malattia la mancanza di sostegno familiare. Si considera priva del sostegno familiare la persona priva di entrambi i genitori, o per la quale sia previsto il venir meno del sostegno familiare, o che abbia genitori che non siano in grado di fornire l’adeguato sostegno. Lo scopo della legge è quello di agevolare le erogazioni da parte di privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di trust e di cosiddetti. vincoli di destinazione, la costituzione di fondi speciali gestiti da Onlus operanti nel settore della beneficenza: purché il tutto avvenga a favore di persone affette da grave disabilità.

Gamma delle agevolazioni previste

– in merito alle polizze assicurative si prevede la detrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle spese sostenute per le stesse, sempre che abbiano ad oggetto il “rischio morte” e siano finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Il premio sarà detraibile a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2016, nella misura di euro 750, anziché 530;

– in merito ai conferimenti in trust, alla costituzione di vincoli di destinazione ai sensi dell’art. 2645 ter del Codice Civile, ai contratti di affidamento fiduciario in favore dei fondi speciali destinati, si prevede – con decorrenza dal 1° gennaio 2017- l’esenzione dalle imposte di successione e donazione, dall’imposta di bollo e l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200€ ciascuna, a cui si aggiungono 35€ per la trascrizione nei Registri Immobiliari e 55€ per la voltura catastale).

I Comuni, dal periodo di imposta 2016, potranno stabilire l’esenzione da IMU e TASI, ovvero applicarle con aliquote ridotte o franchigie per gli immobili costituiti in trust, o vincolati o destinati ai fondi speciali di cui alla presente legge.

Per accedere alle agevolazioni, gli atti istitutivi del trust, del vincolo di destinazione o il contratto di affidamento fiduciario al fondo speciale devono rivestire la forma dell’atto pubblico e devono enunciare in maniera espressa la finalità esclusiva della inclusione sociale, della cura e assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti; occorre descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali questi atti sono stipulati, indicando le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni dei beneficiari.

E’ necessario individuare gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti e alle modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore.

I beneficiari del trust, del contratto di affidamento fiduciario, o del vincolo di destinazione possono essere solo le persone con disabilità grave; possono essere conferiti e/o vincolati i soli beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri destinandoli esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust o  dei fondi speciali o del vincolo di destinazione.

Ancora, è necessario indicare – per tutta la durata del trust, del vincolo o del fondo speciale – il soggetto preposto (“guardiano”) a controllare che il soggetto amministratore rispetti gli obblighi posti a suo carico.

Il termine finale di durata del trust, dei fondi speciali o del vincolo di destinazione coincide con la data data della morte della persona con disabilità grave beneficiata: l’atto determinerà la destinazione del patrimonio residuo.

Oltre alle agevolazioni fin qui illustrate, la legge prevede – anche grazie alla creazione di appositi fondi statali da destinare a tale scopo – l’adozione di misure che favoriscano la permanenza dei soggetti disabili nella propria casa anche dopo che essi rimangano privi dei familiari, anche attraverso forme di assistenza domiciliare e di condivisione di tali servizi di assistenza. La legge fa espresso riferimento alla volontà di incentivare esperienze di co-housing finalizzate appunto a consentire ai soggetti protetti di vivere in realtà domestiche alle quali sono abituati e legati, anziché adattarsi all’idea del trasferimento all’interno di strutture di soggiorno e cura necessariamente “spersonalizzanti”.

 Qualche considerazione a commento della normativa sul “dopo di noi”.

La reale portata delle agevolazioni potrà essere misurata solo con il tempo: già oggi gli atti di trasferimento gratuito a favore di coniugi e discendenti godono di elevate “franchigie” (l’imposta di donazione e successione non è dovuta fino al valore di 1.000.000€ per ciascun donatario o erede), che sono più ridotte nel caso in cui vengano beneficiati fratelli o sorelle (l’esenzione è prevista fino a 100.000€ per ciascuno di essi).

Le agevolazioni previste dalla nuova legge faranno quindi avvertire il loro peso soprattutto qualora esse incentivino gli atti a favore di soggetti gravemente disabili estranei alla famiglia del disponente.

Nel caso di atti compiuti “in famiglia” le agevolazioni manifesteranno i loro effetti solo nei casi di devoluzione di beni di elevato valore.

Anche gli atti con cui si beneficiano le Onlus godevano di esenzioni e agevolazioni già prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

La nuova disciplina viene da più parti criticata perché avvantaggerebbe i soggetti gravemente disabili che dispongano di consistenti risorse economiche e che appartengano a famiglie molto abbienti, lasciando invece privi di nuovi strumenti di protezione i soggetti che, oltre ad essere colpiti da una grave disabilità, versino anche in condizioni economiche difficili.

Si può quindi dire – come qualcuno sostiene – che questa nuova legge non aggiunga reali benefici se non a vantaggio delle compagnie di assicurazione?

È una conclusione che oggi appare affrettata e parziale. Certamente, il legislatore avrebbe dimostrato più coraggio se avesse previsto agevolazioni tributarie anche in relazione agli atti di acquisto a titolo oneroso da parte di soggetti gravemente disabili della “prima casa”, o agli atti che consentano loro di intraprendere una iniziativa economica.

Tuttavia, non si può escludere a priori che gli atti presi in considerazione dalla normativa (in particolare quelli compiuti a favore di Onlus) abbiano quali beneficiari effettivi persone non solo affette da disabilità ma anche costrette a misurarsi con una situazione economica difficile.

E si deve guardare con interesse alle misure che in concreto potranno essere attuate per garantire ai soggetti protetti dalla legge – indipendentemente dalle loro condizioni patrimoniali e reddituali – di conservare il legame affettivo (che coinvolge anche la qualità delle relazioni sociali) con la casa in cui hanno vissuto insieme ai familiari.

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