Unioni civili e convivenze tra normativa attuale e prospettive future

Dopo un lungo e aspro dibattito parlamentare, molto seguito dai media e dall’opinione pubblica, è entrata in vigore la c.d. “legge Cirinnà”, che disciplina due diversi istituti: le “unioni civili” e le “convivenze di fatto”.

Differenze tra unione civile e convivenza di fatto

L’unione civile consente di regolare, in modo molto simile a ciò che avviene con il matrimonio, il rapporto tra due persone dello stesso sesso: devono essere entrambe maggiorenni e non devono essere legate tra loro da rapporti di parentela. Chi è già sposato o è già parte di una unione civile non può utilizzarla.

La convivenza di fatto, invece, può ricorrere tra due persone – entrambe maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso – tra le quali esistano legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca materiale e morale. Anche in questo caso non è possibile utilizzarla se anche solo una delle due persone interessate è sposata o è parte di una unione civile, o se sono parenti o affini tra di loro.

Per creare un’unione civile è necessaria una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, in presenza di due testimoni: l’atto sarà conservato nei Registri dello Stato Civile e quindi l’unione civile potrà essere sempre documentata, come avviene per il matrimonio. Si può decidere che il cognome di una delle due persone sia comune ad entrambe.

Per documentare una convivenza di fatto non è previsto alcun atto apposito: le due persone devono avere uguale residenza e devono chiedere di essere inserite nello stesso Stato di Famiglia. Il cognome di ciascuno resterà invariato.

Diritti e doveri

I protagonisti di un’unione civile hanno uguali diritti e doveri: coabitazione, assistenza reciproca e contribuzione ai bisogni comuni. Concordano l’indirizzo della vita familiare e stabiliscono la residenza della famiglia.

Anche i conviventi di fatto sono tenuti ad assistersi reciprocamente e ad abitare nella stessa casa: non è previsto un obbligo di contribuzione, che è rimesso alla stipula di un “contratto di convivenza”. Non c’è infatti un regime patrimoniale legale: ciascuno dei due rimane estraneo al patrimonio dell’altro. Se si vuole determinare un effetto diverso occorre stipulare il contratto di convivenza. Se sono coinvolti beni immobili, l’atto deve essere redatto o autenticato da un notaio; negli altri casi, può essere autenticato da un notaio o da un avvocato.

La nascita di una unione civile fa sì che si instauri il regime di comunione legale dei beni, ma – con apposita convenzione stipulata davanti al notaio con due testimoni (che sarà annotata sull’atto istitutivo dell’unione civile) si può optare per la separazione dei beni.

Per i conviventi di fatto è bene tenere presente che la pianificazione dei rapporti patrimoniali tra due conviventi di fatto può essere realizzata anche mediante altri tipi di atti: donazioni, atti di destinazione, trust, …, persino attraverso la costituzione di società tra i due conviventi.

Il contratto di convivenza offre un ventaglio di soluzioni praticamente infinito: occorre considerarlo come un “vestito su misura” e rivolgersi al professionista perché trovi la soluzione più adatta al singolo caso concreto. Essendo un contratto, le parti possono sempre modificarlo, integrarlo, persino risolverlo di comune accordo. E’ bene prevedere in quali casi gli effetti dell’accordo siano destinati a cessare: non solo – come è ovvio – qualora cessi la convivenza, ma anche attraverso la previsione di termini (es. un certo effetto si produrrà fino alla data del …) o condizioni (es. un certo effetto verrà meno qualora uno dei due conviventi, inizialmente privo di reddito, trovi una occupazione).

L’unione civile cessa se una delle due persone muore o se ottiene la rettifica dell’attribuzione di sesso all’anagrafe. Trovano applicazione, se compatibili, le norme in tema di divorzio. Inoltre, la volontà di sciogliere l’unione può essere dichiarata anche separatamente da ciascuno dei due soggetti davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.

La convivenza di fatto cessa se uno dei due soggetti trasferisce la residenza in luogo diverso rispetto all’altro, o se sceglie di non apparire più nello stesso stato di famiglia. Il contratto di convivenza può essere risolto consensualmente e ciascuno dei due conviventi può recedere. Gli effetti inoltre cessano nel caso di morte di uno dei conviventi o se essi si sposano o istituiscono un’unione civile, tra loro o con altre persone.

Sono molto importanti le previsioni che attengono alla cura e all’assistenza della persona. Nel caso di unione civile, se una delle due persone ne ha necessità l’altra ha il diritto di visitarla e assisterla, di avere informazioni e di essere consultata in merito alle terapie da somministrare. E sarà preferita a persone terze in caso di nomina di un amministratore di sostegno.

Anche uno dei conviventi di fatto può designare l’altro quale amministratore di sostegno, affidargli le decisioni in materia di salute nel caso di perdita della capacità di intendere e di volere, affidargli le scelte in materia di donazione di organi, di trattamento del corpo e di celebrazioni funerarie nel caso di decesso.

Nel caso di unione civile, se una delle due persone muore l’altra avrà diritto ad una quota dell’eredità (variabile in base al concorso con altri parenti della persona defunta). Le sarà comunque riconosciuta – anche in presenza di testamento – una quota ereditaria riservata come avviene per i c.d. legittimari, e avrà il diritto di abitare per tutta la vita nella casa in cui la coppia risiedeva, se di proprietà del defunto o di entrambi.Avrà inoltre diritto di riscuotere le indennità previste in caso di decesso del lavoratore dipendente e di subentrare nel contratto di locazione abitativa stipulato dal defunto.

Se uno dei due conviventi di fatto muore, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione, ma non ha diritto di ricevere le indennità per cessazione del rapporto di lavoro. Avrà il diritto di abitare nella casa in cui la convivenza si è svolta, per due anni o per il maggior tempo di durata della convivenza stessa, ma per non più di cinque anni.

Il convivente di fatto non ha diritto ad una quota dell’eredità dell’altro convivente deceduto. Il contratto di convivenza non può essere utilizzato per disciplinare la futura eredità dei conviventi: il solo modo per farlo è il testamento, che ciascuno dei due potrà fare singolarmente, in forma privata (testamento “olografo”, redatto dal testatore e pubblicato da un notaio dopo la morte) o in forma pubblica (testamento “pubblico”, redatto da un notaio).

Stepchildadoption

Non è possibile prevedere se nel nostro ordinamento sarà ammessa o meno l’adozione da parte di un soggetto del figlio dell’altro soggetto coinvolto nell’unione civile o nella convivenza di fatto (la cosiddetta stepchildadoption): in questo periodo si registrano alcuni provvedimenti giudiziali che riconoscono efficacia in Italia ai rapporti di filiazione adottiva che sono sorti in altri ordinamenti.

Quale che sia l’evoluzione della normativa in materia, è importante sapere che esistono già istituti che consentono di creare legami giuridicamente rilevanti tra una persona e il figlio dell’altra.

E’ possibile, per esempio, che il genitore – per il caso del proprio decesso – designi l’altra persona quale tutore del figlio minorenne, o che entrambi designino (ciascuno per sé) il figlio di uno dei due come proprio amministratore di sostegno.

Leggi tutti gli articoli pubblicati da Federnotai su periodofertile.it

logo_federnotai